PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: «vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «e agli ufficiali di polizia giudiziaria»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. L'indennità di cui al comma 2 spetta anche agli ufficiali di polizia giudiziaria che svolgono attività di assistenza al pubblico ministero in udienza».

Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «, agli ufficiali di polizia giudiziaria» e le parole: «per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari» sono sostituite delle seguenti: «per i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e gli ufficiali di polizia giudiziaria».